Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, con l’ordinanza di esecuzione.
Ultima verifica
03.06.2026
Legge in vigore al
01.01.2024
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Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
LStrI e OASA — Glossario dei termini del diritto svizzero sugli stranieri
Data di entrata in vigore
Domande frequenti
4 risposte sul tema.
Domande concrete che vengono poste spesso su LEI · OASA — Glossario.
La LEI (Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20) è la legge federale di riferimento per i cittadini di paesi terzi. L'OASA (Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lavorativa, RS 142.201) specifica la LEI con norme dettagliate. Insieme, disciplinano tutti i permessi, ad eccezione di quelli previsti dal diritto d'asilo (LAsi) e dall'ALC (per i cittadini UE/AELS).
Articoli di legge
3 articoli di legge, ciascuno collegato direttamente.
: 01.01.2024 — Stato del diritto federale al momento della prima stesura.
Stato
: bozza AI, in attesa di esame da parte dell'avvocata/avvocato responsabile (CLR — Lawyer-of-Record).
Questo file è il file più frequentemente collegato del corpus SIP-v3. Ogni articolo sui permessi e sugli eventi della vita rinvia alle norme federali qui definite. Esso contiene l'inquadramento statutario generale — esso non applica il diritto a persone concrete.
1. LStrI — Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Oggetto e scopo
La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e sulla loro integrazione (LStrI, RS 142.20) è entrata in vigore con effetto dal 1° gennaio 2008. Con la revisione del 1° gennaio 2019, l'allora «legge federale sugli stranieri» (LStr) è diventata l'attuale LStrI — l'integrazione è stata ancorata sia nel nome sia nei contenuti.
La LStrI disciplina l'ingresso, il soggiorno e l'attività lucrativa di persone che non possiedono la cittadinanza svizzera. Disciplina inoltre l'integrazione della popolazione straniera residente e le condizioni per il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi di soggiorno.
Campo d'applicazione (art. 2 LStrI)
La LStrI si applica alle persone straniere, per quanto non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale o trattati internazionali conclusi dalla Svizzera. Per i cittadini degli Stati membri dell'UE/AELS, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE (ALC) prevale sulla LStrI, nella misura in cui contiene disposizioni più favorevoli (cfr. framework/fw_fza_vfp_glossary.md). Per i richiedenti l'asilo e i rifugiati riconosciuti, la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) prevale sulla LStrI, nella misura in cui questa contiene disposizioni di diritto speciale (cfr. framework/fw_asylg_glossary.md).
Struttura della LStrI
La LStrI è suddivisa in capitoli che si rifanno al ciclo di vita di un soggiorno in Svizzera:
Disposizioni generali (art. 1–9): oggetto, campo d'applicazione, nozioni di integrazione e di tipi di permesso.
Ingresso (art. 5–9): condizioni, obbligo del visto, divieti d'entrata.
Obbligo di permesso e di notificazione (art. 10–18): chi necessita di quale permesso, termini di notificazione, obblighi dei datori di lavoro.
Ammissione come lavoratori e all'attività lucrativa (art. 18–25): condizioni per i cittadini di Stati terzi, priorità ai lavoratori indigeni, numeri massimi (contingenti).
Permessi di soggiorno — tipi (art. 30–35): caso di rigore, soggiorno di breve durata L, dimora B, domicilio C, frontaliere G.
Proroga e procedura (art. 33 cpv. 3, art. 40, art. 41): condizioni di proroga, competenza delle autorità, carta di soggiorno per stranieri.
Ricongiungimento familiare e vita familiare (art. 42–52): coniugi e figli di cittadini svizzeri, di titolari di un permesso di domicilio C, di titolari di un permesso di dimora B, scioglimento dell'unione familiare, indizi di un matrimonio fittizio.
Ammissione provvisoria (art. 83–88): statuto F, condizioni, passaggio da F a B.
Estinzione, revoca e cessazione (art. 61–64): fattispecie di estinzione, motivi di revoca, allontanamento.
Trattamento dei dati (art. 102–111): banche dati della SEM, trattamento dei dati a livello cantonale.
Disposizioni penali (art. 115–120): ingresso illegale, soggiorno illegale, favoreggiamento, elusione delle norme sul matrimonio.
Principi fondamentali
La LStrI si fonda su un numero ristretto di principi guida che concorrono a plasmare ogni decisione delle autorità:
Principio
Norma
Significato
Dualismo UE/AELS vs Stati terzi
Art. 2 cpv. 2 LStrI
Per i cittadini UE/AELS si applica l'ALC; la LStrI è applicabile solo in via sussidiaria. Per i cittadini di Stati terzi, la LStrI è la fonte giuridica primaria.
Un cittadino di uno Stato terzo può essere ammesso a esercitare un'attività lucrativa solo se non è possibile trovare una persona con priorità (cittadini svizzeri, cittadini UE/AELS, cittadini di Stati terzi residenti in Svizzera con accesso al mercato del lavoro).
L'integrazione è una condizione per la proroga e per i passaggi di statuto; viene valutata sulla base di diversi criteri.
2. Tipi di permesso — Definizioni
Questa panoramica spiega cosa è ogni permesso. Non spiega chi ha diritto a quale permesso — la valutazione riferita al singolo caso non è oggetto del presente glossario e non è compito di SwissImmigrationPro (cfr. anti-scope/fw_anti_scope_boundaries.md).
Permesso L — Permesso di soggiorno di breve durata
Fino a un anno; prorogabile fino a un totale di 24 mesi, in casi particolari anche più a lungo (prassi cantonale e OASA).
Ambito di nazionalità
Sia cittadini di Stati terzi sia cittadini UE/AELS; per i cittadini UE/AELS il permesso L è vincolato a un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno (logica dell'ALC).
Attività lucrativa
Vincolata al concreto scopo del soggiorno (contratto di lavoro, formazione, cura). Il cambiamento dello scopo del soggiorno necessita di un nuovo permesso.
Primo rilascio tipicamente di un anno (cittadini di Stati terzi) rispettivamente di cinque anni (cittadini UE/AELS con un contratto di lavoro di durata indeterminata o con termine di almeno un anno) secondo la logica dell'ALC. Prorogabile secondo l'art. 33 cpv. 3 LStrI.
Ambito di nazionalità
Sia cittadini di Stati terzi sia cittadini UE/AELS.
Attività lucrativa
Consentita, fermo restando che il permesso è vincolato a uno scopo del soggiorno (p. es. lavoro, ricongiungimento familiare, studio, unione di fatto). Il cambiamento di datore di lavoro per i cittadini di Stati terzi può richiedere un nuovo permesso cantonale (cfr. life-events/le_employer_change.md).
Illimitata; ogni cinque anni rinnovo di controllo della carta di soggiorno per stranieri (verifica dell'identità; non un riesame nel merito del permesso).
Ambito di nazionalità
Rilascio tipicamente dopo dieci anni di soggiorno ininterrotto con un permesso B; per determinate nazionalità (p. es. cittadini UE/AELS provenienti da Stati con un accordo di domicilio, cittadini statunitensi in virtù del trattato di domicilio del 1850) già dopo cinque anni. Per i coniugi svizzeri ridotto a cinque anni (art. 42 cpv. 3 LStrI).
Attività lucrativa
Libera, senza vincolo a un datore di lavoro o a un determinato scopo del soggiorno. Cambiamento di datore di lavoro o attività lucrativa indipendente senza obbligo di permesso cantonale.
Estinzione
In caso di assenza di sei mesi senza richiesta di proroga della durata di validità (art. 61 LStrI).
Permesso Ci — Permesso di soggiorno con attività lucrativa per familiari di persone attive presso organizzazioni internazionali
Campo
Contenuto
Ancoraggio nel diritto federale
Legge sullo Stato ospite del 22 giugno 2007 (LSO, RS 192.12) e l'ordinanza sullo Stato ospite (OLSO, RS 192.121); in via sussidiaria la LStrI.
Durata massima di validità
Vincolata alla durata della missione o dell'impiego della persona principale; proroga in caso di rinnovo.
Ambito di nazionalità
Coniugi, partner registrati e figli fino a 25 anni di persone attive in Svizzera per organizzazioni internazionali, missioni permanenti o come impiegati di ambasciate e consolati stranieri e in possesso di uno statuto di carta di legittimazione del DFAE.
Attività lucrativa
Consentita — ed è questa la funzione specifica del permesso Ci: esso consente alle persone accompagnanti, alle condizioni dell'accordo di sede dell'organizzazione e dell'OLSO, di esercitare una propria attività lucrativa dipendente o indipendente.
Dodici mesi, di volta in volta prorogabili (art. 85 LStrI). Il permesso F è formalmente una misura sostitutiva dell'esecuzione, non un permesso di soggiorno in senso stretto — è rilasciato quando l'esecuzione di un allontanamento non è ammissibile, non è esigibile o non è possibile.
Ambito di nazionalità
Persone provenienti da Stati terzi la cui domanda d'asilo è stata respinta o nei confronti delle quali sussiste una decisione di allontanamento, la cui esecuzione è però bloccata (non respingimento, esposizione individuale a pericolo, motivi umanitari, impossibilità tecnica dell'esecuzione).
Attività lucrativa
Di principio ammessa; necessita della notificazione all'ufficio cantonale della migrazione. Dalla revisione del 01.01.2019 l'accesso al mercato del lavoro è semplificato.
Permesso N — Carta di soggiorno per richiedenti l'asilo
La durata della procedura d'asilo pendente. Con la conclusione della procedura (concessione dell'asilo, rilascio del permesso F, allontanamento) lo statuto N termina.
Ambito di nazionalità
Persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e che attendono la decisione sulla procedura.
Attività lucrativa
Limitata: secondo l'art. 43 LAsi l'attività lucrativa è ammessa al più presto dopo un termine d'attesa di tre mesi e dopo che è pervenuta una richiesta di un datore di lavoro; durante una procedura di decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale essa può essere ulteriormente limitata.
Articolo di dettaglio
Permesso S — Persone bisognose di protezione (protezione provvisoria)
Campo
Contenuto
Ancoraggio nel diritto federale
Art. 66 segg. LAsi (RS 142.31) — protezione provvisoria in caso di esodo di massa. Il Consiglio federale attiva lo statuto mediante decisione (ordinanza sulla protezione).
Durata massima di validità
Dipendente dalla decisione del Consiglio federale; attualmente (stato 04.11.2025) prorogata fino al 04.03.2027 per le persone provenienti dall'Ucraina.
Ambito di nazionalità
Attualmente attivato per le persone provenienti dall'Ucraina e i loro familiari, nonché per determinati cittadini di Stati terzi bisognosi di protezione in Ucraina.
Attività lucrativa
Consentita senza termine d'attesa; notificazione dell'attività lucrativa da parte dei datori di lavoro all'ufficio cantonale della migrazione.
Volatilità politica
Il Consiglio federale può abrogare lo statuto mediante decisione politica, di regola con un termine transitorio.
Permesso G — Permesso per frontalieri
Campo
Contenuto
Ancoraggio nel diritto federale
Art. 35 LStrI; per i cittadini UE/AELS in combinato disposto con l'ALC, allegato I art. 7.
Durata massima di validità
Per i cittadini UE/AELS: cinque anni in caso di contratto di lavoro di durata di almeno un anno o indeterminata; un anno in caso di termine più breve. Per i cittadini di Stati terzi: un anno, vincolato al contratto di lavoro, con condizioni più severe.
Ambito di nazionalità
Persone che mantengono il loro domicilio in uno Stato limitrofo (o nello spazio UE/AELS) e che fanno la spola verso la Svizzera per l'attività lucrativa.
Obbligo di pendolarismo
Il regolare rientro all'estero è una condizione costitutiva: per i cittadini UE/AELS almeno una volta alla settimana, per i cittadini di Stati terzi tipicamente ogni giorno. L'abbandono dell'attività pendolare comporta l'obbligo di richiedere un permesso di soggiorno ordinario.
Articolo di dettaglio
Tabella riassuntiva
Codice
Titolo (DE)
Norma
Durata max.
Nazionalità
Attività lucrativa
L
Kurzaufenthaltsbewilligung
Art. 32 LStrI
fino a 24 mesi
UE/AELS + Stati terzi
vincolata allo scopo
B
Aufenthaltsbewilligung
Art. 33 LStrI
1–5 anni, prorogabile
UE/AELS + Stati terzi
vincolata allo scopo
C
Niederlassungsbewilligung
Art. 34 LStrI
illimitata
dopo 5 o 10 anni con B
libera
3. OASA — Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Funzione e rapporto con la LStrI
L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) è l'ordinanza centrale di esecuzione della LStrI. Essa concretizza le condizioni legali astratte — in particolare le fasi procedurali, i requisiti di forma, le esigenze probatorie e i numeri massimi. Nel diritto francese porta il nome di OASA («Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative»), in italiano OASA («Ordinanza concernente l'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa»).
Dove l'OASA va oltre la LStrI: nei dettagli procedurali. Mentre la LStrI definisce il caso di rigore all'art. 30 in modo solo sommario, l'art. 31 OASA elenca sette criteri per la valutazione di un grave caso personale di rigore (cfr. life-events/le_haertefall_art30.md). Mentre la LStrI all'art. 12 sancisce l'obbligo di notificazione, l'art. 9 OASA disciplina i termini e le modalità operative della notificazione.
Panoramica strutturale
L'OASA segue la sistematica della LStrI:
Capitolo 1 — Oggetto e definizioni (art. 1 segg. OASA).
Capitolo 2 — Obbligo di permesso e di notificazione (in particolare art. 9 segg. OASA — notificazione d'arrivo, notificazione di partenza, cambiamento d'indirizzo).
Capitolo 3 — Ammissione con attività lucrativa (numeri massimi, concretizzazione della priorità ai lavoratori indigeni, esigenze relative al confronto salariale).
Capitolo 4 — Soggiorno senza attività lucrativa (pensionati, studenti, cura medica).
Capitolo 5 — Ricongiungimento familiare (gli art. 73 segg. OASA concretizzano gli art. 42 segg. LStrI, in particolare gli standard abitativi e le esigenze linguistiche).
Capitolo 6 — Integrazione (in relazione con l'ordinanza sull'integrazione OInt, RS 142.205).
Capitolo 8 — Procedura, rilascio dei permessi, dati (forma delle carte di soggiorno per stranieri, trattamento dei dati).
4. Termini chiave — Glossario dei termini
Ogni termine è presentato con la norma, la definizione essenziale e i rimandi ai dossier dettagliati nel corpus SIP-v3.
Permesso di dimora B vs permesso di domicilio C
Il permesso di dimora (permesso B, art. 33 LStrI) è un permesso a tempo determinato per un determinato scopo del soggiorno. Il suo rinnovo presuppone la persistenza dello scopo e l'adempimento dei criteri d'integrazione.
Il permesso di domicilio (permesso C, art. 34 LStrI) è un permesso a tempo indeterminato senza vincolo a un determinato scopo del soggiorno. Esso è rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto pluriennale con un permesso B; le condizioni comprendono l'integrazione, l'indipendenza finanziaria, l'assenza di iscrizioni rilevanti nel casellario giudiziale.
La differenza giuridica non è soltanto temporale, bensì strutturale: il permesso C non è più vincolato a un datore di lavoro, a un coniuge o a una costellazione familiare. Un permesso C si estingue di principio solo dopo un soggiorno all'estero di sei mesi (art. 61 LStrI) o mediante revoca (art. 63 LStrI, soglia elevata).
Attività lucrativa (nozione ai sensi della LStrI)
La nozione di attività lucrativa è concepita in modo ampio nella LStrI. Essa comprende sia l'attività lucrativa dipendente (attività di lavoratore) sia quella indipendente, l'adempimento di mandati di breve durata, i tirocini con versamento di salario e i posti di tirocinio.
L'art. 11 LStrI stabilisce che le persone che intendono esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessitano di un permesso — indipendentemente dalla durata e dall'entità del salario, sempre che non si applichi un'eccezione (p. es. obbligo di notificazione di otto giorni per i lavoratori UE/AELS distaccati).
Ricongiungimento familiare (diritto al ricongiungimento familiare)
Il ricongiungimento familiare disciplina il diritto dei familiari a un proprio permesso di soggiorno in Svizzera. La LStrI distingue rigorosamente in funzione dello statuto della persona ricongiungente in Svizzera:
decisione discrezionale dell'autorità con condizioni inasprite (abitazione, mezzi, certificato linguistico)
Soggiorno di breve durata L
Art. 45 LStrI
ulteriormente limitato, vincolato allo scopo del soggiorno
La convivenza è costitutiva: il ricongiungimento familiare presuppone l'effettiva convivenza nel luogo di soggiorno della persona residente in via principale (art. 49 LStrI — eccezioni per motivi gravi). L'esigenza linguistica per i coniugi da ricongiungere (livello A1 in una lingua ufficiale prima dell'ingresso oppure conferma dell'iscrizione a un corso di lingua) si applica dalla revisione del 01.01.2019 (art. 43 cpv. 1 lett. d LStrI per i coniugi di titolari di un permesso C; art. 44 cpv. 1 lett. d LStrI per i coniugi di titolari di un permesso B).
Il termine di cinque anni (art. 47 LStrI) per far valere il diritto al ricongiungimento a partire dal momento in cui il diritto è sorto è rigoroso; la sua inosservanza comporta di principio la perdita della pretesa, salvo casi di rigore particolari.
Articoli di dettaglio: life-events/le_marriage_to_swiss.md, life-events/le_marriage_to_foreigner.md, life-events/le_birth_to_permit_holder.md.
Integrazione (art. 4 LStrI, art. 58a LStrI)
La nozione di integrazione ha due funzioni nella LStrI:
Come obiettivo dello Stato (art. 4 LStrI): l'integrazione deve promuovere la convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera ed è un compito della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni assieme alle parti sociali.
Come condizione del permesso (art. 58a LStrI): in caso di proroga di un permesso di soggiorno e di passaggio da B a C l'autorità valuta l'integrazione sulla base dei seguenti criteri:
a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
b. il rispetto dei valori della Costituzione federale;
c. le competenze linguistiche; e
d. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.
Le soglie linguistiche operative (A1, A2, B1, B2 secondo il QCER) sono concretizzate nell'ordinanza sull'integrazione (OInt, RS 142.205) e nelle direttive della SEM. In caso di rinnovo del permesso B si esige tipicamente l'A1 orale; per il passaggio da B a C dopo dieci anni tipicamente l'A2 orale e l'A1 scritto; per il passaggio agevolato da B a C dopo cinque anni o per la naturalizzazione ordinaria secondo la LCit tipicamente il B1 orale e l'A2 scritto.
Articoli di dettaglio: life-events/le_integration_agreement_art58a.md, life-events/le_language_certification.md.
Caso di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)
La regolamentazione del caso di rigore consente alle autorità cantonali della migrazione di rilasciare un permesso di soggiorno in un grave caso personale di rigore, anche quando le condizioni ordinarie di ammissione non sono adempiute (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). Il rilascio rientra nella discrezionalità dell'autorità ed è subordinato all'approvazione della SEM. I criteri sono concretizzati nell'art. 31 OASA (integrazione, rispetto dell'ordinamento giuridico, rapporti familiari, situazione finanziaria, durata della presenza, stato di salute, possibilità di reinserimento nello Stato d'origine).
Non sussiste alcun diritto a un permesso per caso di rigore. La valutazione avviene riferita al singolo caso. Articolo di dettaglio: life-events/le_haertefall_art30.md.
Priorità ai lavoratori indigeni (art. 21 LStrI)
Nell'ammissione di cittadini di Stati terzi all'attività lucrativa si applica la priorità ai lavoratori indigeni (art. 21 LStrI). Un cittadino di uno Stato terzo può essere ammesso solo se è dimostrato che per il posto non è stato possibile trovare alcuna persona con priorità (cittadini svizzeri, cittadini UE/AELS, cittadini di Stati terzi residenti in Svizzera con accesso al mercato del lavoro). La prova è fornita dal datore di lavoro — tipicamente mediante una pubblicazione documentata del posto e gli sforzi di reclutamento.
La priorità ai lavoratori indigeni non si applica ai cittadini UE/AELS, poiché la loro ammissione è disciplinata dall'ALC. Essa non si applica ai lavoratori altamente qualificati ai sensi dell'art. 30a LStrI (p. es. persone di vertice con una qualifica speciale riconosciuta), per i quali è possibile una procedura semplificata senza computo sul numero massimo.
Prevalenza dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)
Per i cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS e i loro familiari, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) e la Convenzione AELS prevalgono sulla LStrI, nella misura in cui l'ALC contiene disposizioni più favorevoli. Conseguenze concrete:
Nessuna priorità ai lavoratori indigeni per l'assunzione di cittadini UE/AELS.
Permesso B di cinque anni in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato o di almeno un anno.
Ricongiungimento familiare dal giorno 1, anche per i familiari cittadini di Stati terzi.
Prevalenza dell'ALC in caso di conflitti d'interpretazione.
Articolo di dettaglio: framework/fw_fza_vfp_glossary.md.
Competenza cantonale (art. 40 LStrI)
L'art. 40 LStrI disciplina la ripartizione del rilascio dei permessi tra Confederazione e Cantoni:
Gli uffici cantonali della migrazione sono di principio competenti per il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi di soggiorno, nonché per il rilascio della carta di soggiorno per stranieri.
La SEM dispone di diritti di approvazione e di vigilanza in determinate costellazioni — in particolare per la prima ammissione di cittadini di Stati terzi, per le decisioni sui casi di rigore (art. 30 LStrI) e per la valutazione dei contingenti dei numeri massimi.
I Comuni gestiscono la notificazione e il controllo degli abitanti e trasmettono le notificazioni all'autorità cantonale della migrazione.
La prassi cantonale varia notevolmente — i tempi di trattamento, le esigenze documentali e i margini di apprezzamento si differenziano. I dossier cantonali del corpus (cantonal/ca_*.md) registrano queste differenze.
Obbligo di notificazione e obbligo di notificazione d'arrivo entro 14 giorni (art. 12 LStrI, art. 9 OASA)
L'art. 12 LStrI sancisce l'obbligo di notificazione: le persone straniere che prendono dimora in Svizzera devono notificarsi all'autorità competente prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (tipicamente tre mesi) e prima di iniziare un'attività lucrativa. Il termine operativo è quantificato, nella prassi costante e nelle direttive della SEM, in 14 giorni dall'ingresso; esso è concretizzato negli atti esecutivi cantonali e nell'art. 9 OASA.
La notificazione di partenza in caso di trasferimento è parimenti un obbligo. Il cambiamento d'indirizzo all'interno dello stesso Comune o in caso di trasloco in un altro Comune o in un altro Cantone va notificato entro 14 giorni al competente controllo degli abitanti (art. 12 LStrI in combinato disposto con il regime cantonale di notificazione).
Articoli di dettaglio: procedure/pr_anmeldung_gemeinde.md (in programma), life-events/le_canton_change_art37.md.
Dipendenza dall'aiuto sociale (art. 62 e 63 LStrI)
La dipendenza dall'aiuto sociale è nella LStrI un motivo di revoca dei permessi di soggiorno — essa non è in generale un motivo di rifiuto o di estinzione.
L'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI prevede la revoca di un permesso di dimora B se la persona o una persona di cui essa deve occuparsi dipende in modo durevole e in misura considerevole dall'aiuto sociale. I valori soglia sono variabili a livello cantonale e sono ulteriormente concretizzati nella prassi del Tribunale federale.
L'art. 63 LStrI disciplina la revoca del permesso di domicilio C — qui la soglia è nettamente più elevata: la percezione durevole e considerevole dell'aiuto sociale è un motivo di revoca solo se la persona non ha ancora abitato legalmente in Svizzera per dieci anni o se sussistono gravi infrazioni alla sicurezza e all'ordine pubblici.
In caso di proroga del permesso di dimora B, l'autorità valuta secondo l'art. 33 cpv. 3 LStrI, alla luce dei criteri d'integrazione di cui all'art. 58a LStrI, se la dipendenza dall'aiuto sociale comporti un mancato rinnovo. Una dipendenza dall'aiuto sociale di breve durata dovuta a circostanze non imputabili a colpa propria (p. es. malattia, custodia dei figli in fase di separazione) viene tipicamente valutata in modo più benevolo rispetto a una dipendenza di più lunga durata.
Articoli di dettaglio: life-events/le_job_loss.md, life-events/le_expulsion_art62_63.md.
5. Direttive della SEM
Le direttive della Segreteria di Stato della migrazione sono istruzioni amministrative che la SEM emana in virtù della sua competenza di vigilanza (art. 124 LStrI) ai fini dell'applicazione uniforme della LStrI, dell'OASA e della LAsi. Esse vincolano le autorità cantonali della migrazione nell'ambito della vigilanza del diritto federale. Esse non vincolano direttamente i migranti e i loro rappresentanti — ma sono la fonte più importante per prevedere la prassi delle autorità.
I corpora centrali di direttive sono:
Direttive LStrI I — Ammissione e soggiorno (procedura, tipi di permesso, condizioni dell'attività lucrativa, specificità relative agli Stati terzi);
Direttive LStrI II — Integrazione (attuazione dell'art. 58a LStrI, certificazione linguistica, accordo d'integrazione, programmi d'integrazione cantonali PIC);
Direttive sul ricongiungimento familiare — concretizzazione degli art. 42–52 LStrI, competenze linguistiche, standard abitativi;
Direttive sulla cittadinanza — attuazione della legge sulla cittadinanza (LCit, RS 141.0).
Articolo di dettaglio: framework/fw_sem_directives_index.md.
6. Uffici cantonali della migrazione
Secondo l'art. 40 LStrI il rilascio dei permessi di soggiorno è di competenza dei Cantoni. Ciascuno dei 26 Cantoni gestisce un proprio ufficio della migrazione (nella Svizzera romanda «Office cantonal de la population et des migrations», in Ticino «Sezione della popolazione») con propri processi di trattamento, formulari, tempi di trattamento e margini di apprezzamento entro i parametri del diritto federale.
La prassi cantonale può variare notevolmente in:
Tempo di trattamento (tra 3 settimane e 8 mesi per tipi di domanda comparabili);
Esigenze documentali (in particolare per i certificati linguistici, le conferme di alloggio, le prove di reddito);
Esercizio dell'apprezzamento nella raccomandazione del caso di rigore, nella valutazione dell'integrazione, nella soglia dell'aiuto sociale;
Prassi in materia di emolumenti;
Accessibilità linguistica degli sportelli e della corrispondenza.
Per ogni Cantone esiste nel corpus SIP-v3 un file cantonal/ca_<canton_code>.md con i dati di contatto, gli orari di apertura, le procedure online e le particolarità specifiche del Cantone. Indice degli articoli di dettaglio: framework/fw_cantonal_acts_index.md.
7. Confusioni terminologiche frequenti
Questa raccolta riunisce le confusioni frequenti tra i termini della LStrI/OASA e ambiti giuridici contigui — in forma fattuale, senza applicazione a un caso concreto.
LStrI vs LAsi
La LStrI disciplina il soggiorno di tutte le persone straniere che non sono o non sono state nella procedura d'asilo. La LAsi (RS 142.31) disciplina la procedura d'asilo — domanda d'asilo, audizione, procedura di allontanamento, protezione provvisoria. I passaggi sono possibili: una domanda d'asilo respinta può condurre al permesso F (art. 83 LStrI), uno statuto di rifugiato riconosciuto al permesso B con asilo, e una persona ammessa provvisoriamente da lunga data può, sotto il profilo del caso di rigore, passare a un permesso B (art. 84 cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l'art. 30 LStrI).
Un permesso (B, C, L, F, Ci, G) è un documento di diritto amministrativo che conferisce il diritto di soggiorno e l'accesso al mercato del lavoro. Uno statuto (statuto di protezione S, statuto di rifugiato, ammissione provvisoria) è la qualificazione giuridica di fondo della persona, dalla quale deriva la pretesa a un determinato permesso. Statuto e permesso possono divergere — per esempio quando un rifugiato riconosciuto porta il permesso B con la dicitura «asilo» (statuto: rifugiato; permesso: B).
Permesso di dimora vs permesso di domicilio
Vedi sopra il termine «permesso di dimora B vs permesso di domicilio C». L'uso pratico del linguaggio — anche nei documenti ufficiali — non impiega sempre i due termini in modo netto; la designazione del codice B o C sulla carta di soggiorno per stranieri è l'indicatore univoco.
Ricongiungimento familiare vs ricongiungimento familiare secondo l'ALC
Per i cittadini svizzeri e i loro familiari, nonché per i titolari di un permesso C e i loro familiari si applicano le disposizioni della LStrI (art. 42 rispettivamente 43 LStrI).
Per i cittadini UE/AELS e i loro familiari l'ALC (allegato I) prevale sulla LStrI. Conseguenza: per i titolari UE/AELS di un permesso B non si applicano il termine d'attesa di cinque anni e le esigenze linguistiche più severe dell'art. 44 LStrI — il ricongiungimento familiare è possibile dal giorno 1, anche per i familiari cittadini di Stati terzi.
Monopolio degli avvocati vs consulenza giuridica
Il monopolio degli avvocati (art. 4 LLCA, RS 935.61) si riferisce alla rappresentanza delle parti dinanzi ai tribunali svizzeri nelle procedure non penali. La consulenza giuridica stragiudiziale in Svizzera non è coperta dal monopolio degli avvocati e può di principio essere fornita anche da persone che non sono avvocati — fermo restando che chiunque offra consulenza giuridica a titolo commerciale è comunque responsabile secondo i principi generali in materia di responsabilità (art. 398 CO, art. 3 LCSl). SwissImmigrationPro si posiziona rigorosamente come piattaforma d'informazione, non come fornitore di consulenza giuridica — e rinvia, per ogni questione riferita al singolo caso, agli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati. In merito, in dettaglio: anti-scope/fw_anti_scope_boundaries.md e ADR-014 D3.
8. Riferimenti incrociati nel corpus SIP-v3
Questo file è referenziato praticamente da tutti gli articoli sui permessi e sugli eventi della vita. I collegamenti più importanti sono:
Articolo di destinazione
Norma centrale
Collegamento
permits/permit_b_resident.md
Art. 33 LStrI
Condizioni, proroga, passaggio da B a C
permits/permit_c_settled.md
Art. 34 LStrI
Condizioni, estinzione art. 61
permits/permit_l_short_stay_subclasses.md
Art. 32 LStrI
Sottoclassi L
permits/permit_f_provisional_admission.md
Art. 83/84 LStrI
Statuto F, passaggio da F a B
9. Cosa questo file non fornisce
Questo file è un glossario dei termini del diritto federale, non un documento di consulenza o di strategia. Esso non applica le norme qui esposte a persone o situazioni concrete. In particolare:
Non fornisce alcuna informazione sul fatto che una persona concreta abbia diritto a un determinato permesso.
Non si pronuncia sulle prospettive di successo di domande o ricorsi.
Non sostituisce la consulenza di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati.
Non sostituisce l'informazione delle autorità del competente ufficio cantonale della migrazione.
Per le domande che riguardano la propria situazione, l'elenco di mediazione della piattaforma SwissImmigrationPro con avvocati verificati nel registro BFR è il punto di riferimento corretto. In caso di emergenze acute (allontanamento imminente, fermo, crisi familiare con conseguenze sul permesso) è preferibile il contatto immediato con un avvocato o con uno dei centri specializzati (SOS-Asyl, OSAR, consulenza cantonale per i sans-papiers).
10. Fattori scatenanti dell'aggiornamento
Questo file viene aggiornato senza indugio in caso di:
Entrata in vigore di una revisione della LStrI o dell'OASA,
Entrata in vigore di una sentenza del Tribunale federale di portata determinante per l'interpretazione di uno dei termini qui definiti (carattere di DTF),
Pubblicazione di una direttiva della SEM sostanzialmente modificata,
Entrata in vigore o abrogazione di un trattato internazionale che incide sulla gerarchia di prevalenza (in particolare adeguamenti dell'ALC),
Entrata in vigore di un'ordinanza sulla protezione o abrogazione di una di esse (volatilità dello statuto S).
L'esame trimestrale (cfr. ADR-016) copre inoltre questo file in modo routinario. La responsabilità spetta al Chief Lawyer-of-Record secondo l'ADR-018 D3 e l'ADR-020 D5.
11. Avvertenza sull'obbligatorietà
Nel corpus SIP-v3 questo file è una fonte di definizioni referenziata. In caso di discordanza tra un'affermazione contenuta in un articolo di dettaglio (dossier sui permessi, dossier sugli eventi della vita) e un'affermazione contenuta in questo file di glossario, prevale l'affermazione contenuta in questo file, nella misura in cui concerne il diritto federale. Per le affermazioni specifiche a livello cantonale prevale il rispettivo file cantonale. In caso di conflitti tra il glossario del diritto federale e il file cantonale, viene adeguato il diritto federale nel file di glossario — non viceversa.
* * *
Ultimo stato: 18.05.2026 — primo abbozzo AI. In attesa di esame e approvazione da parte dell'avvocata/avvocato responsabile (CLR — Lawyer-of-Record) secondo l'ADR-016, l'ADR-018 D3 e l'ADR-020 D5. Fino all'approvazione non pubblicare. I tenori letterali degli articoli citati devono essere validati dall'agente CITATION-VERIFIER contro lo stato Fedlex del 01.01.2024 (punti contrassegnati con commenti VERIFY).
I permessi sono rilasciati dagli uffici cantonali della migrazione; la SEM dispone di diritti di approvazione e di vigilanza in determinate costellazioni.
I permessi possono essere revocati in caso di percezione durevole e considerevole dell'aiuto sociale, di gravi reati o di violazione degli obblighi d'integrazione.
— sottoclassi alla pari, stagiaire, artisti, brevi tirocini, cura medica.
Persistenza dello scopo del soggiorno, assenza di motivi di revoca secondo l'art. 62 LStrI, integrazione secondo l'art. 58a LStrI.
Articolo di dettaglio
permits/permit_b_resident.md.
Articolo di dettaglio
permits/permit_c_settled.md con particolare attenzione al passaggio da B a C.
Passaggio da F a B
Secondo l'art. 84 cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l'art. 30 LStrI è possibile il passaggio a un permesso B ordinario se sussistono le condizioni del caso di rigore — tipicamente dopo una presenza pluriennale con un'integrazione particolare.
Articolo di dettaglio
permits/permit_f_provisional_admission.md.
permits/permit_n_asylum_pending.md
. Glossario nel glossario della LAsi
framework/fw_asylg_glossary.md
.
Articolo di dettaglio
permits/permit_s_ukraine_temporary_protection.md — elevata SLA di aggiornamento.
permits/permit_g_frontalier.md
(solo informativo nella v3; piena integrazione nel prodotto nella v4).
Ci
Soggiorno con attività lucrativa (organizzazioni internazionali)
LSO/OLSO + accordo di sede
vincolata alla missione
persone accompagnanti di impiegati di OI
consentita
F
Ammissione provvisoria
Art. 83/84 LStrI
12 mesi, prorogabile
cittadini di Stati terzi con ostacolo all'allontanamento
consentita, con notificazione
N
Richiedenti l'asilo
Art. 42 LAsi
durata della procedura d'asilo
richiedenti l'asilo
solo dopo 3 mesi di termine d'attesa
S
Persone bisognose di protezione
Art. 66 segg. LAsi
fino al 04.03.2027 (stato nov. 2025)
attualmente Ucraina
consentita senza termine d'attesa
G
Permesso per frontalieri
Art. 35 LStrI
1–5 anni
UE/AELS + Stati terzi
consentita, obbligo di pendolarismo
permits/permit_n_asylum_pending.md
Art. 42 LAsi
Collegamento con la LStrI nel passaggio di statuto
permits/permit_s_ukraine_temporary_protection.md
Art. 66 LAsi
Collegamento con la LStrI nel passaggio da S a B
permits/permit_g_frontalier.md
Art. 35 LStrI
Condizione del pendolarismo
permits/permit_naturalisation_paths.md
LCit
Condizione preliminare: permesso C art. 34 LStrI
life-events/le_haertefall_art30.md
Art. 30 LStrI + Art. 31 OASA
Criteri del caso di rigore
life-events/le_marriage_to_swiss.md
Art. 42 LStrI
Ricongiungimento familiare di coniugi svizzeri
life-events/le_divorce_art50.md
Art. 50 LStrI
Soggiorno autonomo dopo lo scioglimento del matrimonio
life-events/le_canton_change_art37.md
Art. 37 LStrI
Cambiamento di Cantone
life-events/le_employer_change.md
Art. 21 LStrI
Cambiamento di datore di lavoro per i cittadini di Stati terzi