Di cosa si tratta

Lo statuto di protezione S è una forma autonoma di protezione temporanea che il Consiglio federale ha posto in vigore per le persone provenienti dall'Ucraina con l'attivazione dell'ordinanza sulla protezione l'11 marzo 2022. La base giuridica è l'art. 66 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), secondo cui, in caso di esodo di massa, il Consiglio federale può attivare la protezione temporanea come statuto di gruppo. Lo statuto S non è uno statuto d'asilo in senso stretto (art. 3-7 LAsi): esso conduce immediatamente a un diritto di soggiorno senza una procedura d'asilo individuale, ma è limitato nel tempo e soggetto alla riserva della soppressione politica da parte del Consiglio federale.

Durata di validità attuale (stato al 04.11.2025)

Con decisione dell'8 ottobre 2025 il Consiglio federale ha deciso di non revocare lo statuto S prima del 4 marzo 2027. Il 19 agosto 2026 ha deciso che lo statuto S non sarà revocato prima del 4 marzo 2028; dal 20 agosto 2026 si applica un'ulteriore restrizione alle nuove domande. Anche l'UE ha prorogato fino a marzo 2027 la protezione temporanea prevista dalla direttiva sull'afflusso massiccio di sfollati.

Modifica materiale a partire da novembre 2025: la concessione dello statuto S non avviene più automaticamente per tutte le persone provenienti dall'Ucraina. Dall'adeguamento di novembre, il SEM verifica la regione di provenienza delle persone richiedenti. Le persone provenienti da regioni che, secondo la valutazione del SEM, attualmente non sono direttamente colpite dalla guerra possono essere escluse dallo statuto S. Le concretizzazioni di questa prassi sono contenute nelle rispettive istruzioni del SEM, costantemente aggiornate nei riferimenti alle fonti del presente documento.

Campo d'applicazione personale

Lo statuto S spetta in linea di principio a:

  • cittadine e cittadini ucraini,
  • ai loro familiari (coniugi, unioni domestiche registrate, figli minorenni), indipendentemente dalla cittadinanza dei familiari,
  • persone che in Ucraina disponevano di uno statuto di protezione riconosciuto (ad esempio rifugiati riconosciuti dall'UNHCR in Ucraina),
  • determinati cittadini di Stati terzi con un diritto di soggiorno duraturo in Ucraina, qualora il rientro nello Stato d'origine non sia possibile in modo sicuro.

Le persone che, prima del 24 febbraio 2022, soggiornavano in Svizzera con un permesso di dimora B e il cui permesso è tuttora valido non rientrano nello statuto S: esse mantengono il loro statuto precedente.

Diritti e obblighi dello statuto S

Diritto di soggiorno

  • Diritto di soggiornare in Svizzera per la durata di validità dello statuto (secondo la decisione del Consiglio federale del 19.08.2026, nessuna revoca prima del 04.03.2028).
  • Assegnazione a un Cantone da parte del SEM secondo la chiave di ripartizione (art. 27 LAsi per analogia).
  • Il cambiamento di Cantone è possibile su richiesta, qualora sussista un motivo importante (legami familiari, attività lucrativa).

Lavoro

  • L'attività lucrativa è consentita, senza il termine di attesa di tre mesi valido per i titolari di un permesso N (art. 75 LAsi, rispettivamente disciplina speciale per lo statuto S). Presupposto: notifica dell'attività lucrativa al competente ufficio cantonale della migrazione da parte del datore di lavoro.
  • È ammessa sia l'attività lucrativa dipendente sia quella indipendente.
  • Principio della parità salariale: nessuna posizione deteriore rispetto ai lavoratori indigeni.

Formazione e scuola

  • Obbligo scolastico per i figli minorenni secondo il diritto cantonale sulla scuola dell'obbligo: i figli frequentano la scuola pubblica ordinaria del luogo di domicilio.
  • Accesso al livello universitario: ammissione all'università o alla scuola universitaria professionale alle condizioni generali; il riconoscimento della formazione preliminare ucraina è effettuato da swissuniversities, rispettivamente dalla direzione cantonale della pubblica educazione.

Assistenza sanitaria

  • Obbligo di assicurazione LAMal entro tre mesi (art. 3 KVG, SR 832.10). Se la persona non dispone di mezzi, il Cantone assume i premi tramite l'aiuto sociale (aiuto sociale nel settore dell'asilo).
  • Accesso alle cure d'urgenza a partire dalla notifica nel Cantone.

Ricongiungimento familiare

  • Durante lo statuto S il ricongiungimento familiare è possibile in modo agevolato per il nucleo familiare (coniuge, unione domestica registrata, figli minorenni).
  • Inoltrare la domanda al SEM; tempo di trattazione attualmente di circa 2-4 mesi (stato: nov. 2025).

Viaggi

  • All'interno della Svizzera: liberi.
  • Viaggi nello spazio Schengen possibili con la carta dello statuto S e il passaporto.
  • Viaggi in Ucraina: ammessi, con restrizioni, chi trascorre più di 15 giorni per semestre in Ucraina rischia la soppressione dello statuto (indizio di assenza di bisogno di protezione). I viaggi devono essere notificati preventivamente al SEM.

Obblighi

  • Costituzione del domicilio nel Cantone assegnato.
  • Notifica presso il Comune di domicilio entro il termine cantonale (di regola 14 giorni).
  • Collaborazione nella procedura, notificare i cambiamenti di indirizzo, presentarsi alle convocazioni dell'autorità.
  • Notifica LAMal entro 3 mesi.
  • In caso di attività lucrativa: contributi AVS/AI/IPG dal primo giorno (art. 1a AHVG, SR 831.10), LPP a partire da un reddito annuo di CHF 22 050.- (stato 2024).

Passaggio dallo statuto S al permesso di dimora B

Con decisione del 12 gennaio 2024, il Consiglio federale ha aperto un passaggio agevolato dallo statuto S a un permesso di dimora B ordinario. Le condizioni sono concretizzate nelle istruzioni del SEM e comprendono tipicamente:

  • attività lucrativa o reddito proprio che copre il sostentamento,
  • conoscenze linguistiche (di regola A2 orale nella lingua ufficiale del luogo di domicilio),
  • integrazione ai sensi dell'art. 58a LStrI (SR 142.20),
  • nessuna dipendenza dall'aiuto sociale,
  • nessuna iscrizione rilevante nel casellario giudiziale.

Il passaggio è una possibilità facoltativa, non un effetto automatico. Chi mantiene lo statuto S resta nel regime S; chi cambia ottiene un permesso di dimora B ordinario con i diritti che ne derivano (tra l'altro durata di validità più lunga, ricongiungimento familiare più semplice, cambiamento di professione senza obbligo di autorizzazione cantonale).

Attenzione: se l'ordinanza sulla protezione viene soppressa (decisione politica del Consiglio federale), lo statuto S decade per tutti coloro che, a quel momento, si trovano ancora nel regime S. Chi è passato per tempo a un permesso di dimora B lo mantiene indipendentemente dalla soppressione. Questa costellazione è oggetto della consulenza individuale, si veda il percorso di rinvio qui sotto.

Cosa accade in caso di soppressione dello statuto S (scenario)

Il Consiglio federale ha stabilito nell'ordinanza sulla protezione che la soppressione dello statuto S deve avvenire con un adeguato termine transitorio. Le persone che, al momento della soppressione, si trovano nello statuto S ricevono tipicamente:

  • un termine per il rientro volontario in Ucraina (consulenza al ritorno e aiuto al ritorno della SEM, art. 93 LAsi);
  • la possibilità di presentare una domanda d'asilo ordinaria, qualora venga fatto valere un perdurante bisogno di protezione (art. 18 segg. LAsi);
  • la possibilità di puntare a un permesso di dimora B ordinario, qualora le condizioni siano adempiute (vedi sopra).

Rinvio a domande individuali

In caso di domande concrete sulla propria situazione:

  • Emergenze in materia d'asilo: SOS-Asyl (24/7), Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR, www.osar.ch), Caritas cantonale o HEKS.
  • Servizio sociale, offerte di corsi, alloggio: servizio cantonale di coordinamento dell'asilo, collegato per ciascun Cantone su sem.admin.ch.
  • Questioni amministrative (notifica, cambiamento di Cantone, notifica di viaggio): ufficio cantonale della migrazione competente.

Particolarità cantonali

CantoneIndicazione
ZHCittà di Zurigo team SAH Ucraina; servizio cantonale specializzato dell'Ufficio della migrazione per le richieste relative allo statuto S
BEAccompagnamento attivo da parte del coordinamento cantonale della migrazione
VDCentre EVAM per le persone in cerca di protezione
GEHospice général per asilo + S; servizio specializzato russo/ucraino
BSAiuto sociale della Città di Basilea; accompagnamento da parte di Bühl Suisse
TICentro polifunzionale di Riazzino; consulenza in italiano per le famiglie ucraine

Per i dettagli relativi a ciascun Cantone si veda il rispettivo approfondimento cantonale.

Panoramica delle fonti

  • LAsi art. 66-79 (protezione temporanea)
  • Ordinanza sulla protezione dell'11.03.2022, attivazione per le persone provenienti dall'Ucraina
  • Decisione del Consiglio federale dell'08.10.2025, nessuna revoca prima del 04.03.2027; verifica della regione di provenienza dal 01.11.2025
  • Decisione del Consiglio federale del 19.08.2026, nessuna revoca prima del 04.03.2028
  • SEM pagina tematica Ucraina (aggiornamenti trimestrali)
  • Decisione UE sulla proroga della direttiva sull'afflusso massiccio di sfollati fino a marzo 2027

Trigger di aggiornamento

Questo documento viene aggiornato senza indugio in caso di:

  1. decisione del Consiglio federale relativa allo statuto S (soppressione, proroga, adeguamento della cerchia di persone, regola di passaggio S→B),
  2. modifica delle istruzioni del SEM relative allo statuto S,
  3. modifica sostanziale della prassi cantonale (ad esempio nuove forfettarie di aiuto sociale per i titolari di uno statuto S),
  4. blocco delle ammissioni sostanziale o ripresa delle ammissioni in seguito a eventi internazionali.