Legge federale sulla cittadinanza svizzera, revisione totale del 2018. Naturalizzazione ordinaria e agevolata.
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03.06.2026
Legge in vigore al
01.01.2024
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Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Glossario della Legge sulla cittadinanza 2018 (LCit, SR 141.0)
Domande frequenti
4 risposte sul tema.
Domande concrete che vengono poste spesso su LCit 2018 — Glossario.
Inasprimento dei requisiti: 10 anni di soggiorno invece di 12, con il possesso di un permesso C come condizione preliminare (art. 9 LCit), requisiti linguistici più elevati (livello B1 orale/A2 scritto, art. 11 LCit), divieto di aver percepito sussidi sociali negli ultimi 3 anni. La naturalizzazione agevolata è stata sottoposta a controlli più rigorosi.
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3 articoli di legge, ciascuno collegato direttamente.
: 01.01.2024 — Stato della Legge sulla cittadinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e dell'Ordinanza sulla cittadinanza (OCit, SR 141.01).
Stato
: bozza redatta con l'IA. In attesa di esame e approvazione da parte dell'avvocata responsabile / dell'avvocato responsabile of record (CLR — Lawyer-of-Record) e dell'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati (BFR) ai sensi dell'ADR-018.
Funzione del presente documento
: opera di consultazione su nozioni e norme del diritto federale. Non sostituisce una consulenza giuridica e non contiene alcuna valutazione specifica del singolo caso o del singolo cantone. Per la panoramica della naturalizzazione ordinaria, si veda
permits/permit_naturalisation_paths.md
.
1. La Legge sulla cittadinanza 2018 — panoramica
La Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (Legge sulla cittadinanza, LCit, SR 141.0) è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Ha sostituito l'omonima Legge federale del 29 settembre 1952 (aLCit). I casi pendenti prima del 1° gennaio 2018 sono rimasti soggetti all'aLCit (art. 50 cpv. 1 LCit); le domande presentate a partire da tale data sono rette dal nuovo diritto.
La LCit 2018, unitamente all'Ordinanza esecutiva sulla cittadinanza del 17 giugno 2016 (OCit, SR 141.01), disciplina in modo esaustivo il diritto federale relativo all'acquisizione, alla perdita e al riacquisto della cittadinanza svizzera. I Cantoni e i Comuni dispongono di proprie legislazioni sulla cittadinanza, che integrano il diritto federale ma non possono contraddirlo.
La cittadinanza svizzera è sancita nella Costituzione federale all'art. 37 Cost.: è cittadina o cittadino svizzero chi possiede la cittadinanza di un Comune e di un Cantone. Dalla cittadinanza del Comune e del Cantone deriva la cittadinanza della Confederazione — e, viceversa, l'acquisto della cittadinanza svizzera presuppone contemporaneamente l'acquisto di una cittadinanza comunale e di una cittadinanza cantonale.
Obiettivi di riforma della LCit 2018
Rispetto al diritto previgente, la LCit 2018 ha perseguito diversi obiettivi di riforma:
Inasprimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno mediante l'esigenza del permesso di domicilio (permesso C) quale condizione di entrata in materia della naturalizzazione ordinaria (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit); sotto l'aLCit erano sufficienti altre categorie di permesso.
Definizione dei criteri di integrazione a livello federale attraverso un catalogo uniforme (art. 12 LCit in combinato disposto con gli art. 2-9 OCit), rispetto alla prassi in precedenza definita in larga misura a livello cantonale.
Soglie vincolanti di attestazione linguistica per le competenze orali e scritte in una lingua ufficiale (art. 6 OCit).
Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione mediante la legge speciale adottata nel febbraio 2018 ed entrata in vigore il 15 febbraio 2018 (art. 24a LCit).
Dalla sua entrata in vigore, la LCit 2018 è stata più volte riveduta e precisata dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Le disposizioni citate nel presente documento corrispondono allo stato al 1° gennaio 2024.
2. Le tre vie di naturalizzazione nel diritto federale
La LCit conosce tre vie principali per l'acquisto della cittadinanza svizzera:
2.1 Naturalizzazione ordinaria (art. 9-15 LCit)
La naturalizzazione ordinaria è la via ordinaria. È aperta alle persone con un soggiorno pluriennale in Svizzera. La procedura è a tre livelli: Confederazione, Cantone e Comune collaborano, ciascuno con una propria competenza decisionale (si veda la sezione 4 più sotto).
Le condizioni formali sono disciplinate dall'art. 9 LCit:
Art. 9 LCit — Condizioni formali
Cpv. 1: La Confederazione rilascia l'autorizzazione alla naturalizzazione soltanto se al momento della presentazione della domanda il richiedente:
a. è titolare di un permesso di domicilio; e
b. comprova un soggiorno di complessivi dieci anni in Svizzera, tre dei quali nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
Cpv. 2: Nel calcolo dei dieci anni di soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il periodo durante il quale il richiedente ha vissuto in Svizzera tra l'età di 8 anni compiuti e quella di 18 anni compiuti è conteggiato due volte. Il soggiorno effettivo deve tuttavia ammontare ad almeno sei anni.
Questa regola del doppio conteggio degli anni dall'8° al 18° è una caratteristica peculiare del diritto svizzero in materia di naturalizzazione. Essa privilegia le persone cresciute in Svizzera, senza tuttavia conferire loro un diritto automatico alla cittadinanza.
Le condizioni materiali (idoneità) sono descritte all'art. 11 LCit e concretizzate dall'art. 12 LCit (criteri di integrazione). A ciò si aggiungono le esigenze di domicilio cantonali e comunali (art. 18 LCit): di regola 2-5 anni di domicilio cantonale, 3 anni di domicilio comunale, con differenze da cantone a cantone.
2.2 Naturalizzazione agevolata (art. 21-22 LCit)
La naturalizzazione agevolata è una procedura di puro diritto federale senza competenza cantonale di naturalizzazione in senso stretto (il Cantone va sentito, art. 25 cpv. 1 LCit). È aperta a gruppi di persone chiaramente definiti:
Art. 21 LCit — Coniuge di una cittadina o di un cittadino svizzero
Cpv. 1: Dopo aver contratto matrimonio con una cittadina o un cittadino svizzero, una persona straniera può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
a. ha vissuto complessivamente cinque anni in Svizzera;
b. vi risiede da un anno; e
c. vive da tre anni in unione coniugale con tale persona.
Cpv. 2: All'estero una persona straniera può chiedere la naturalizzazione agevolata se:
a. vive da sei anni in unione coniugale con una cittadina o un cittadino svizzero; e
b. presenta legami stretti con la Svizzera.
Art. 22 LCit — Reintegrazione nella cittadinanza svizzera
La naturalizzazione agevolata è inoltre possibile per le persone che hanno perso la cittadinanza svizzera in seguito a matrimonio con uno straniero o una straniera, oppure a rinuncia fondata su una cittadinanza estera.
2.3 Reintegrazione nella cittadinanza (art. 24-25 LCit)
La reintegrazione nella cittadinanza è aperta alle persone che hanno perso la cittadinanza svizzera — ad esempio per rinuncia (art. 37 LCit), per perdita dovuta alla nascita all'estero e all'omessa notifica (art. 7 LCit, per le persone prima del compimento del 22° anno di età) oppure per revoca (art. 36 LCit).
Art. 24 LCit — Reintegrazione dopo perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza svizzera
Chi ha perento, si è fatto svincolare o ha perso per altri motivi la cittadinanza svizzera può, entro dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
Art. 25 LCit — Condizioni
In caso di domicilio in Svizzera: soggiorno di tre anni e integrazione. In caso di domicilio all'estero: legami stretti con la Svizzera.
3. Criteri di integrazione (art. 12 LCit, art. 2-9 OCit)
L'integrazione riuscita è la condizione materiale centrale di ogni naturalizzazione. Essa è definita in modo esaustivo all'art. 12 LCit:
Art. 12 LCit — Criteri di integrazione
Cpv. 1: Un'integrazione riuscita si manifesta:
a. nel rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
b. nel rispetto dei valori della Costituzione federale;
c. nella capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
d. nella partecipazione alla vita economica o nell'acquisizione di una formazione; e
e. nell'incoraggiamento e nel sostegno dell'integrazione del coniuge, del partner registrato o della partner registrata oppure dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
Cpv. 2: Occorre tenere debitamente conto della situazione delle persone che, a causa di una disabilità o di una malattia o per altri gravi motivi personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempiono solo con grandi difficoltà.
Cpv. 3: I Cantoni possono prevedere ulteriori criteri di integrazione.
Questi criteri sono precisati nell'OCit: art. 4 OCit (rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici), art. 5 OCit (rispetto dei valori della Costituzione federale), art. 6 OCit (competenze linguistiche), art. 7 OCit (vita economica / acquisizione di una formazione), art. 8 OCit (integrazione della famiglia).
3.1 Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 4 OCit)
L'art. 4 OCit concretizza che il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici comprende l'osservanza dell'ordinamento giuridico — in particolare del diritto penale, del diritto in materia di esecuzione e fallimento, del diritto fiscale e dei tributi nonché del diritto pubblico. Le condanne penali iscritte, le esecuzioni pendenti, gli attestati di carenza di beni e gli arretrati d'imposta sono ponderati nel singolo caso. La prassi cantonale e comunale varia nella gestione di dettaglio; i tribunali amministrativi e il Tribunale federale hanno formulato, in diverse sentenze, principi di proporzionalità (si veda la sezione 7 più sotto).
3.2 Rispetto dei valori della Costituzione federale (art. 5 OCit)
L'art. 5 OCit riferisce i valori della Costituzione federale all'ordinamento fondamentale democratico e di Stato di diritto, ai diritti fondamentali (compresa la parità tra i sessi), all'imperativo della tolleranza e al rispetto della diversità religiosa. L'adempimento è tematizzato di regola nel colloquio di naturalizzazione e in un test scritto; l'impostazione concreta compete ai Cantoni.
3.3 Competenze linguistiche (art. 6 OCit)
L'art. 6 OCit disciplina in modo vincolante le soglie linguistiche per la naturalizzazione ordinaria:
Orale: livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Scritto: livello A2 del QCER.
La lingua ufficiale è la lingua ufficiale del luogo di domicilio: tedesco, francese, italiano o romancio. La prova è fornita mediante:
un certificato linguistico riconosciuto dalla SEM (fide, telc, Goethe-Zertifikat, ÖSD, DELF, TCF, CILS, PLIDA, CELI);
almeno cinque anni di scuola obbligatoria in una lingua ufficiale; oppure
un grado secondario II o terziario concluso in una lingua ufficiale.
Per la naturalizzazione agevolata, l'art. 11 OCit fissa una soglia leggermente inferiore; la prassi varia a seconda della costellazione.
3.4 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (art. 7 OCit)
L'art. 7 OCit esige la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione. Vi rientrano: l'attività lucrativa (dipendente o indipendente), la formazione e il perfezionamento, la riscossione di prestazioni di vecchiaia, la conduzione dell'economia domestica, la cura dei figli e l'assistenza ai congiunti. La riscossione dell'aiuto sociale nei tre anni precedenti la presentazione della domanda costituisce di regola, ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 OCit, un indizio di mancata partecipazione alla vita economica — l'interpretazione cantonale di questa disposizione è stata negli anni 2023-2024 ulteriormente inasprita da decisioni dei tribunali amministrativi e del Tribunale federale.
3.5 Incoraggiamento dell'integrazione della famiglia (art. 8 OCit)
L'art. 8 OCit esige da una persona che intende naturalizzarsi l'incoraggiamento attivo dell'integrazione del coniuge, del partner registrato o della partner registrata e dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
4. Esigenza linguistica — dettaglio
L'esigenza linguistica dell'art. 12 cpv. 1 lett. c LCit in combinato disposto con l'art. 6 OCit richiede B1 orale e A2 scritto in una lingua ufficiale. Questa soglia vale per la naturalizzazione ordinaria.
Forme di prova riconosciute
Dall'elenco SEM delle forme di prova riconosciute (stato 2024) si possono dedurre le seguenti categorie:
Attestazione linguistica fide (sviluppata dalla Confederazione specificamente per scopi migratori). Il certificato fide indica separatamente il livello orale e quello scritto.
telc Deutsch/Français/Italiano ai livelli B1 e rispettivamente A2 (esami parziali orali e scritti separati).
Goethe-Zertifikat B1 (tedesco).
DELF B1 (francese).
CELI / CILS / PLIDA (italiano).
Prove scolastiche: almeno cinque anni di scuola obbligatoria in una lingua ufficiale; tirocinio professionale concluso in una lingua ufficiale; grado secondario II concluso in una lingua ufficiale; grado terziario concluso in una lingua ufficiale.
Per le persone che, a causa di una disabilità, di una malattia o di altri gravi motivi personali, non possono fornire la prova, occorre tenere «debitamente conto» della loro situazione ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LCit in combinato disposto con l'art. 9 OCit. La prassi relativa all'interpretazione di questa clausola di rigore varia da cantone a cantone.
5. Motivi ostativi e revoca
5.1 Motivi ostativi rilevanti per il casellario giudiziale (art. 11 LCit in combinato disposto con l'art. 4 OCit)
L'art. 11 LCit esige che il richiedente rispetti la sicurezza e l'ordine pubblici. L'art. 4 OCit precisa che le seguenti iscrizioni nell'estratto del casellario giudiziale si oppongono tipicamente a una naturalizzazione:
Iscrizioni relative a crimini o delitti non ancora eliminate dal casellario giudiziale (secondo l'ordinanza sul casellario giudiziale).
Procedimenti penali pendenti per crimini o delitti.
Pene pecuniarie o detentive, condizionali o senza condizionale, entro i termini in cui sono ancora visibili.
Le contravvenzioni e le iscrizioni cancellate non costituiscono invece, in linea di principio, un motivo ostativo. La valutazione della proporzionalità compete all'autorità federale e cantonale competente.
5.2 Revoca (art. 36 LCit)
La cittadinanza svizzera può essere revocata a condizioni rigorose ai sensi dell'art. 36 LCit:
Art. 36 LCit — Annullamento
Cpv. 1: La naturalizzazione può essere annullata dalla SEM, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, entro due anni, se è stata conseguita con dichiarazioni false o con la dissimulazione di fatti essenziali.
Cpv. 2: L'annullamento deve avvenire entro otto anni dalla concessione della naturalizzazione.
L'annullamento comporta retroattivamente la perdita della cittadinanza svizzera. Il sopravvenire dell'apolidia è escluso ai sensi dell'art. 36 cpv. 4 LCit — l'autorità deve assicurarsi, prima dell'annullamento, che la persona possieda un'altra cittadinanza oppure che l'acquisto di quest'ultima sia almeno garantito.
6. Procedura a tre livelli — Confederazione, Cantone, Comune
Nella via ordinaria, la procedura svizzera di naturalizzazione è a tre livelli. L'art. 14 LCit descrive la competenza procedurale:
Art. 14 LCit — Procedura
Cpv. 1: L'autorità cantonale dirige gli accertamenti necessari per stabilire se le condizioni sono adempiute e richiede alla SEM l'autorizzazione federale di naturalizzazione.
Cpv. 2: L'autorizzazione federale di naturalizzazione è la condizione per la concessione della cittadinanza da parte del Cantone e del Comune.
Cpv. 3: Dopo il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, l'autorità cantonale prende la decisione cantonale di naturalizzazione.
Cpv. 4: Il Comune decide, nell'ambito del diritto cantonale, sull'ammissione alla cittadinanza comunale.
L'autorizzazione federale di naturalizzazione della SEM è un esame delle condizioni di diritto federale (art. 9-12 LCit). La decisione cantonale di naturalizzazione esamina le condizioni cantonali complementari e decide sulla cittadinanza cantonale. La decisione comunale di naturalizzazione decide sulla cittadinanza comunale. Tutte e tre le decisioni sono cumulativamente necessarie.
6.1 Autorizzazione SEM vs. decisione cantonale
La separazione tra decisione federale e cantonale è rilevante sul piano del diritto procedurale: l'autorizzazione della SEM è una condizione della decisione cantonale e comunale, ma non le sostituisce. Dopo il rilascio dell'autorizzazione della SEM, il Cantone può rifiutare la cittadinanza per motivi cantonali; dopo il rilascio delle autorizzazioni federale e cantonale, il Comune può rifiutare la cittadinanza comunale per motivi comunali. Tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito, in DTF 138 I 305 segg. e in sentenze successive, che i rifiuti cantonali e comunali devono essere motivati, soggiacciono al divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e devono superare un esame di proporzionalità.
Nel 2024, il Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia ha precisato in senso più restrittivo, in diverse sentenze, l'interpretazione dell'indizio fondato sulla riscossione dell'aiuto sociale (art. 7 cpv. 3 OCit). La Camera ha stabilito che anche una riscossione di aiuto sociale risalente nel tempo e nel frattempo cessata, ricadente nel periodo di valutazione (di regola gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda), può essere ponderata quale indizio di mancata partecipazione alla vita economica. Secondo la prassi argoviese, l'onere della prova del ripristino dell'autonomia economica incombe alla persona richiedente.
Questa giurisprudenza ha influenzato la prassi amministrativa in diversi cantoni della Svizzera tedesca. Altri cantoni — segnatamente quelli della Svizzera romanda e del Ticino — continuano a seguire un'interpretazione più mite. La costellazione individuale dipende dal cantone, dalla fattispecie concreta e dallo stato della giurisprudenza del Tribunale federale al momento della presentazione della domanda. SIP non formula alcuna raccomandazione sulla conduzione dell'argomentazione nel singolo caso — ciò compete a un'avvocata iscritta / a un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati (LLCA art. 8).
8. Colloquio comunale di naturalizzazione e prassi cantonale in materia di audizione
L'art. 14 cpv. 4 LCit affida al diritto comunale l'impostazione della decisione comunale. I Cantoni e i Comuni hanno sviluppato prassi molto diverse:
Decisione amministrativa senza colloquio personale — diffusa in molti cantoni romandi e in alcune grandi città della Svizzera tedesca.
Colloquio personale di naturalizzazione davanti a una commissione di naturalizzazione — prassi standard in gran parte dei Comuni della Svizzera tedesca.
Votazione in assemblea o alle urne in un'assemblea comunale — tuttora diffusa in alcuni Comuni più piccoli, ma resa più rigorosa nelle esigenze di diritto procedurale dalla DTF 129 I 232 segg. e da sentenze successive (obbligo di motivazione, divieto di discriminazione).
Zurigo 2025+: a partire dal 2025, il Cantone di Zurigo ha sostituito, in determinate costellazioni, il colloquio personale obbligatorio con una procedura scritta; la prassi è in fase di mutamento e differisce da Comune a Comune. Le prescrizioni cantonali attuali vanno desunte dai rispettivi servizi cantonali competenti in materia di cittadinanza.
SIP non fornisce alcun ausilio preparatorio per il colloquio di naturalizzazione o per l'assemblea comunale. L'accompagnamento individuale ed eventualmente la rappresentanza sono un'attività avvocatizia (LLCA art. 8; si veda l'ADR-015).
9. Doppio conteggio degli anni 8-18 (art. 9 cpv. 2 LCit) — dettaglio
Il tenore della disposizione è stato citato sopra, nella sezione 2.1. L'effetto pratico:
Una persona entrata in Svizzera a 5 anni e che vi ha vissuto ininterrottamente può adempiere la condizione del decennale soggiorno al compimento del 14° anno di età: gli anni 8-14 (= 6 anni) sono conteggiati due volte (= 12 anni computati), ai quali si aggiungono gli anni 5-7 (= 3 anni effettivi), per un totale di 15 anni computati — oltre la soglia dei 10 anni.
La disposizione contiene tuttavia un limite minimo all'art. 9 cpv. 2 secondo periodo: «Il soggiorno effettivo deve tuttavia ammontare ad almeno sei anni.» Un mero computo attraverso il doppio conteggio, senza un soggiorno effettivo di sei anni, è pertanto escluso.
Le esigenze di domicilio cantonali e comunali (art. 18 LCit) valgono in aggiunta e non sono conteggiate due volte — esse devono essere maturate nel corso della durata effettiva del soggiorno.
10. Persone apolidi (art. 31 LCit)
Le persone apolidi godono, nella LCit, di una posizione privilegiata:
Art. 31 LCit — Naturalizzazione agevolata di un fanciullo apolide
Cpv. 1: Un fanciullo apolide minorenne può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha soggiornato complessivamente cinque anni in Svizzera, l'anno precedente la domanda compreso.
Cpv. 2: È considerata apolide ogni persona riconosciuta tale conformemente alla Convenzione internazionale del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi oppure che, senza sua colpa, ha perso la cittadinanza anteriore e non ne ha acquisita un'altra.
La disposizione rinvia alla Convenzione dell'ONU sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954, alla quale la Svizzera ha aderito. Il riconoscimento dell'apolidia è effettuato dalla SEM in una procedura separata; la naturalizzazione agevolata presuppone tale riconoscimento.
11. Doppia cittadinanza (art. 1 in combinato disposto con l'art. 28 LCit)
Dalla revisione del 1992, il diritto svizzero ammette la plurinazionalità senza esigere la rinuncia alla cittadinanza anteriore. Spetta tuttavia al diritto dell'altro Stato decidere se accetti la doppia cittadinanza. Alcuni Stati (ad esempio India, Cina, Giappone, Norvegia a determinate condizioni) esigono la rinuncia alla cittadinanza anteriore al momento dell'acquisto di quella svizzera. L'applicazione SIP non fornisce alcuna consulenza in materia di diritto della cittadinanza per altri Stati — fa fede l'informazione del rispettivo consolato o ambasciata dello Stato d'origine.
12. Panoramica delle nozioni — glossario sintetico
LCit — Legge federale sulla cittadinanza svizzera (SR 141.0, in vigore dall'1.1.2018).
OCit — Ordinanza sulla cittadinanza (SR 141.01, in vigore dall'1.1.2018).
aLCit — vecchia Legge sulla cittadinanza del 29.9.1952 (in vigore fino al 31.12.2017).
SEM — Segreteria di Stato della migrazione, autorità federale competente per le naturalizzazioni.
BFM — precedente denominazione della SEM (Ufficio federale della migrazione, fino al 2014).
BJ — Ufficio federale di giustizia, competente per le questioni generali di legislazione in materia di cittadinanza.
Autorizzazione federale di naturalizzazione — autorizzazione della SEM ai sensi dell'art. 13 LCit; condizione per la decisione cantonale e comunale di naturalizzazione.
Decisione cantonale di naturalizzazione — decisione del servizio cantonale competente in materia di cittadinanza, dopo il rilascio dell'autorizzazione federale.
Decisione comunale di naturalizzazione — decisione del Comune di domicilio, dopo il rilascio dell'autorizzazione cantonale; impostazione variabile secondo il diritto cantonale.
Colloquio di naturalizzazione — colloquio personale della persona richiedente con una commissione di naturalizzazione; non obbligatorio in tutti i Cantoni / Comuni.
Assemblea di naturalizzazione — decisione assembleare in un'assemblea comunale; tuttora diffusa in alcuni Comuni più piccoli.
Naturalizzazione agevolata della terza generazione — legge speciale ai sensi dell'art. 24a LCit, in vigore dal 15.2.2018, per i nipoti, nati in Svizzera, di immigrati svizzeri.
fide — attestazione linguistica promossa dalla Confederazione per scopi migratori; indica separatamente il livello orale e quello scritto.
QCER — Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (A1-A2-B1-B2-C1-C2).
LLCA — Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (SR 935.61); disciplina la facoltà professionale di rappresentanza delle avvocate / degli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati.
Doppio conteggio — meccanismo di computo ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LCit per gli anni 8-18.
Annullamento — soppressione di una naturalizzazione per conseguimento fraudolento mediante dichiarazioni false od occultate (art. 36 LCit); possibile entro 8 anni.
Reintegrazione nella cittadinanza — riacquisto della cittadinanza svizzera dopo rinuncia, perenzione o perdita (art. 24-25 LCit).
Apolidia — statuto ai sensi della Convenzione dell'ONU del 28.9.1954; apre la naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 31 LCit.
13. Ciò che il presente documento non fornisce (anti-scope, ADR-015)
Questo glossario è una panoramica di nozioni e norme. Esso non contiene:
Alcuna valutazione delle prospettive di successo in una concreta procedura di naturalizzazione.
Alcuna consulenza strategica o preparatoria per un colloquio di naturalizzazione o per un'assemblea comunale.
Alcuna valutazione sul fatto che concrete esecuzioni, cause penali, riscossioni di aiuto sociale o costellazioni familiari si oppongano nel singolo caso a una naturalizzazione.
Alcuna interpretazione cantonale specifica della soglia linguistica, del computo del soggiorno o dei criteri materiali.
Alcuna rappresentanza nei confronti delle autorità federali, cantonali o comunali.
Per la consulenza individuale ed eventualmente la rappresentanza: intermediazione avvocatizia SIP (si veda /legal-board) — la facoltà di rappresentanza è vincolata, ai sensi dell'art. 8 LLCA, all'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati.
14. Documenti correlati nel corpus SIP
permits/permit_naturalisation_paths.md — panoramica narrativa delle tre vie di naturalizzazione.
framework/fw_anti_scope_boundaries.md — confine tra l'informazione SIP e la consulenza avvocatizia.
cantonal/ca_*.md — esigenze di domicilio cantonali specifiche e indicazioni pratiche.
life-events/le_naturalisation_application.md (in preparazione) — prospettiva per evento della vita sul processo di naturalizzazione.
procedure/pr_sem_einbuergerung_bewilligung.md (in preparazione) — prospettiva procedurale sull'autorizzazione della SEM.
Ultimo stato: 18.05.2026 — prima bozza redatta con l'IA ai sensi dell'ADR-014 (D2/D3 facts-only) e dell'ADR-015 Tier A (diritto federale, situazione delle fonti univoca). In attesa dell'approvazione dell'avvocata responsabile / dell'avvocato responsabile of record (CLR — Lawyer-of-Record) nonché dell'esame periodico (soglia di obsolescenza 90 giorni secondo il frontmatter). Eventuali correzioni relative alla prassi amministrativa argoviese 2024 e all'adeguamento procedurale zurighese 2025 devono essere verificate, prima della pubblicazione, rispetto allo stato attuale della giurisprudenza cantonale.